A chi è rivolto

Coppie di persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera), residenti in Italia conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, né tra loro né con altre persone.
Non è prevista per i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

Descrizione

La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Come fare

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità:
  • presso lo Sportello del Cittadino. La richiesta può anche essere consegnata anche da un solo componente, se in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'altro componente;
  • via PEC, con firma elettronica di entrambi i richiedenti;

Cosa serve

- Dichiarazione resa dagli interessati; 
- Copie dei documenti d’identità degli interessati;

Per i cittadini stranieri è necessario il certificato di stato libero rilasciato dalle competenti autorità estere.

Cosa si ottiene

La registrazione della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016) e, in caso affermativo, alla registrazione della convivenza di fatto.

Costi

Nessun costo

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio QUIC - Sportello del cittadino e Relazioni con il pubblico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Convivenza di fatto.ANA.05.01.pdf [.pdf 116,21 Kb - 16/05/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Informativa privacy- convivenza di fatto

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Dèrniere modification: 04/07/2025 12:22:31

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