Descrizione
La Legislazione vigente individua come Enti competenti i comuni con più di 40.000 abitanti all’attività istituzionale del controllo dell’efficienza degli impianti termici civili, finalizzato al contenimento dei consumi ed alla limitazione dell’inquinamento atmosferico.
La normativa vigente prevede, per tutti i cittadini, l’obbligo di effettuare la manutenzione periodica degli impianti termici, avvalendosi di tecnici abilitati in possesso dei requisiti stabiliti dal DM 37/2008.
Il rapporto di controllo, corredato del contributo economico a copertura dei costi dell’attività di controllo da parte dell’Ente Locale, diventa la “DAM” (dichiarazione di avvenuta manutenzione) che deve avere cadenza prevalentemente biennale ed essere trasmessa dal Manutentore al Catasto Unico Regionale Impianti.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica devono essere effettuate:
- Secondo le indicazioni fornite dall’installatore;
- Secondo le indicazioni fornite dal produttore;
- Rispettando le Norme Uni e Cei relative al tipo di installazione;
senza queste indicazioni:
- Per gli impianti termici a gas, si deve intervenire almeno una volta ogni due anni;
- Per le altre tipologie di impianti secondo la tabella regionale, art 14 della D.G.R. 3965/2015.
Il cittadino può controllare i dati riferiti al suo impianto accedendo al C.U.R.I.T. - http://www.curit.it/cittadini (catasto unico regionale impianti termici)
Si rammenta che secondo la Legge è il responsabile di impianto (cioè l’occupante o, nel caso l’immobile sia sfitto, il proprietario)che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica. Lo stesso responsabile deve conservare tutta la documentazione cartacea (libretto d’impianto, DAM , ecc) comprese le manutenzioni intermedie.
Se il responsabile non fa eseguire la corretta manutenzione , è soggetto ad una sanzione da 500 € a 3.000 € (ai sensi dell’art 7 comma1 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.).
Sono esentati dal rispetto degli obblighi di manutenzione previsti gli impianti termici mai attivati o disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare . E’ comunque necessario che il responsabile dell’impianto indichi sul libretto che l’impianto è stato disattivato .
Se l’impianto è nuovo entro 6 (sei) mesi dalla data di installazione, se l’installatore ha inserito nel C.U.R.I.T. la scheda identificativa dell’impianto e il primo rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione, non è richiesta la DAM per le due stagioni termiche successive.
Anche gli impianti per la climatizzazione estiva (es condizionatori ecc) la cui somma delle potenze termiche utili sia uguale o superiore a 12 KW e gli impianti alimentati a biomassa legnosa (es. stufe a pellet ecc) devono essere:
- Dotati di libretto di impianto;
- Sottoposti e regolare regime di manutenzione da parte di impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal DM 37/2008, con rilascio del rapporto di controllo e successiva informatizzazione su C.U.R.I.T. , senza però la corresponsione dei contributi economici.
Le operazioni di controllo e manutenzione per l’efficienza energetica degli impianti sopra citati devono essere eseguite secondo le indicazioni specifiche riportate nella tabella di cui all’art 14 comma 4 della D.G.R. X/3965 del 31/07/2015.
Gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa devono essere sottoposti a regolare pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale.
Attività di controllo
L’attività di controllo del servizio di efficienza energetica sugli impianti termici si sviluppa in due fasi:
- L’accertamento documentale – che provvede alla codifica delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione – DAM consegnate dai manutentori, al fine di programmare, secondo un ordine di priorità e di sicurezza e di parametri di efficienza energetica , i successivi interventi sul territorio;
- L’attività ispettiva sul territorio – che prevede il controllo presso gli impianti.
La DAM ha validità per due stagioni termiche (la stagione termica inizia il 01 agosto di un anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo) successive a quella in cui è stata effettuata.
Attività ispettiva per le stagioni termiche 2017/2018 e 2018/2019
Il servizio di attività ispettiva si avvale del supporto di Ispettori esterni certificati. Dopo l’esperimento di gara è stata selezionata per l’attività ispettiva la società NEC New Energy Company srl Viale Gianluigi Bonelli n. 40 Roma (ROMA).
Nell’ ambito dei controlli l’ispettore svolge il ruolo di incaricato pubblico servizio.
La stessa società è tenuta inoltre a svolgere l’attività di:
- rilevamento delle temperature ambiente previste dall’ art 8 della D.G.R. 31/07/2015 n. 3965 presso gli impianti selezionati dall’Ente.
- Ispezione sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni regionali presso gli impianti selezionati dall’Ente.
Per approfondimenti: C.U.R.I.T. – Infrastrutture Lombarde tel 02.6673.7600 htt://www.curit.it
Servizio Energia – Servizi a rete Comune di Rho - Piazza Visconti 23 20017 Rho – 2 piano int. 51 mail energia.tutela.ambientale@comune.rho.mi.it
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