Provvedimenti regionali per il miglioramento qualità dell'aria 1 ottobre 2024 - 31 marzo 2025

A seguito dell'emanazione dell'allegata dGR XII/2634 del 24.06.2024, visto in particolare l’Allegato 3 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti..." alla dGR, si informa che anche per...
Data:

30 settembre 2024

Tempo di lettura:

2 min

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A seguito dell'emanazione dell'allegata dGR XII/2634 del 24.06.2024, visto in particolare l’Allegato 3 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti..." alla dGR, si informa che anche per quest'anno non è previsto per i Comuni l'obbligo di emanazione di ordinanza sindacale per dare attuazione alle limitazioni temporanee in caso di perdurante accumulo degli inquinanti.

In sintesi l'Allegato 3 della dGR conferma l’applicazione delle misure temporanee omogenee nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo, articolate su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento ARPA per più di 2 giorni (1° livello) (anziché 4 gg, come previsto fino allo scorso anno) o per più di 7 giorni (2° livello).
La verifica per l’attivazione viene effettuata sempre nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo). Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì).

Rispetto allo scorso anno a far data dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 marzo 2025, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 1° livello relative alla circolazione degli autoveicoli:


limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 (come le misure strutturali) dei seguenti veicoli:

autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina o gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;

autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace.

Si informa, altresì, che a partire dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore anche l'Allegato 1 alla dGR XII/2634 del 24.06.2024, che prevede l'introduzione degli Euro 5/V diesel di categoria M1 (autovetture) come misura permanente (nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30 per tutto l'anno e non solo nel semestre invernale) nelle aree urbane dei Comuni in Fascia 1 e nei cinque Comuni con più di 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2.

Si allega nota di Regione Lombardia con tutte le disposizioni relative
ai divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti, al servizio move-in, al riscaldamento domestico, alla combustione dei residui vegetali e alla gestione dei reflui zootecnici.

Regione invita i comuni, per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, ad inserire nella home page del proprio sito istituzionale il collegamento al sito InfoAria https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell’aria.



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Ultimo aggiornamento pagina: 30/09/2024 12:56:26

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