Il cambiamento del nome/cognome, regolato dall’art. 89 del D.P.R. 396/2000, ha carattere eccezionale ed, è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela.
La domanda può essere motivata anche da intenti soggettivi purché non contrastanti con il pubblico interesse.
Il cittadino non ha un vero e proprio diritto soggettivo al cambiamento del nome/cognome, ma un interesse legittimo che deve essere sottoposto al vaglio della Pubblica Amministrazione.
E’ possibile richiedere di:
· cambiare il nome;
· aggiungere al proprio un altro nome;
· cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale;
· aggiungere al proprio un altro cognome
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica oppure di famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
L’istanza in Prefettura può essere presentata solo da cittadini italiani. Se il cambio del nome riguarda un minore la domanda deve essere sottoscritta, in generale, da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro; l’istanza può essere presentata anche dall’affidatario.