Controllo Impianti termici
Attività istituzionale del controllo dell’efficienza degli impianti termici civili
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il controllo dell’efficienza degli impianti termici civili è finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed alla limitazione dell’inquinamento atmosferico.
La vigente legislazione attribuisce l’attività istituzionale del controllo dell’efficienza degli impianti termici civili ai Comuni con più di 40.000 abitanti e alle Province/Città metropolitane per la restante parte di territorio.
Il Comune di Rho è quindi competente sul suo territorio dell’esecuzione delle verifiche previste per Legge.
La normativa vigente prevede l’obbligo di effettuare la manutenzione periodica degli impianti termici.
Secondo la Legge è il responsabile di impianto (cioè l’occupante o, nel caso l’immobile sia sfitto, il proprietario) che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica. Lo stesso responsabile deve conservare tutta la documentazione cartacea (libretto d’impianto, DAM , ecc) comprese le manutenzioni intermedie.
Il controllo viene effettuato tramite ispezione e il responsabile dell’impianto verrà preavvisato dell’ispezione tramite comunicazione inoltrata via raccomandata a.r. o via Pec.
Per le ispezioni in corso nelle stagioni termiche 2023/2024 e 2024/2025 il modello di lettera inoltrata è indicato negli allegati alla presente scheda.
La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con provvedimenti della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal titolo III della L.R. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.” e dagli articoli gli artt. 9, 11 e 24 della L.R. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.”
Attualmente, la suddetta disciplina è stata approvata con delibera della Giunta Regionale n. 3502 del 5.8.2020 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020” e successivo per le biomasse con delibera della Giunta regionale n. 3560 del 11.10.2021 “ Nuove disposizioni per l’installazione l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa – Aggiornamento della DGR 3965 del 31 luglio 2015” .
La vigente legislazione attribuisce l’attività istituzionale del controllo dell’efficienza degli impianti termici civili ai Comuni con più di 40.000 abitanti e alle Province/Città metropolitane per la restante parte di territorio.
Il Comune di Rho è quindi competente sul suo territorio dell’esecuzione delle verifiche previste per Legge.
La normativa vigente prevede l’obbligo di effettuare la manutenzione periodica degli impianti termici.
Secondo la Legge è il responsabile di impianto (cioè l’occupante o, nel caso l’immobile sia sfitto, il proprietario) che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica. Lo stesso responsabile deve conservare tutta la documentazione cartacea (libretto d’impianto, DAM , ecc) comprese le manutenzioni intermedie.
Il controllo viene effettuato tramite ispezione e il responsabile dell’impianto verrà preavvisato dell’ispezione tramite comunicazione inoltrata via raccomandata a.r. o via Pec.
Per le ispezioni in corso nelle stagioni termiche 2023/2024 e 2024/2025 il modello di lettera inoltrata è indicato negli allegati alla presente scheda.
La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con provvedimenti della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal titolo III della L.R. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.” e dagli articoli gli artt. 9, 11 e 24 della L.R. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.”
Attualmente, la suddetta disciplina è stata approvata con delibera della Giunta Regionale n. 3502 del 5.8.2020 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020” e successivo per le biomasse con delibera della Giunta regionale n. 3560 del 11.10.2021 “ Nuove disposizioni per l’installazione l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa – Aggiornamento della DGR 3965 del 31 luglio 2015” .
Descrizione
Le attività di ispezioni degli impianti termici sono disciplinate, a livello regionale, dalla DGR 3502/2020.
Le Autorità competenti hanno questi specifici obiettivi:
1. attività di ispezione dell’impianto attraverso verifiche visive, esecuzione di specifiche prove, laddove previste e la redazione dei rapporti d’ispezione con relativa registrazione a Catasto;
2. accertamento documentale, attraverso il sistema informativo del CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici), della conformità dell’impianto alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla normativa;
3. valutazioni del rispetto della temperatura in ambiente, dell’adeguato dimensionamento dell’impianto, della corretta attuazione della contabilizzazione e termoregolazione, dell’efficienza degli impianti vetusti;
I criteri di selezione degli impianti da sottoporre ad ispezione viene eseguita sulla base dei dati inseriti sul CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici).
Il cittadino può controllare i dati riferiti al suo impianto accedendo al C.U.R.I.T. - http://www.curit.it/cittadini (catasto unico regionale impianti termici)
La selezione degli impianti da sottoporre ad ispezione è effettuata nel rispetto dei criteri di priorità definiti dalla normativa Regionale, privilegiando le attività di verifica su:
• impianti per i quali non è pervenuto al C.U.R.I.T. il rapporto di controllo tecnico;
• impianti per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità (ad esempio, prescrizioni del manutentore o indicazioni di non conformità sul rendimento o sui punti inerenti la sicurezza) o di registrazione incompleta degli allegati (ad esempio, mancata indicazione rendimento);
• impianti censiti nell’applicativo CURIT aventi generatore di età superiore a 15 anni, con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
• impianti segnalati a seguito di segnalazioni dei manutentori, di esposti di privati o di amministratori di condominio, di fornitori di combustibile o per soddisfare altre esigenze.
Il Servizio di controllo degli impianti termici si avvale del supporto tecnico di Ispettori esterni certificati ENEA ed ISO 9001.
Nell’ambito dei controlli, ai fini del risparmio energetico, l’ispettore svolge il ruolo di incaricato di pubblico servizio.
Qualora verifichi situazioni anomale relative alla sicurezza degli impianti, deve darne comunicazione all’autorità competente, Comuni e Polizia Locale.
Le Autorità competenti hanno questi specifici obiettivi:
1. attività di ispezione dell’impianto attraverso verifiche visive, esecuzione di specifiche prove, laddove previste e la redazione dei rapporti d’ispezione con relativa registrazione a Catasto;
2. accertamento documentale, attraverso il sistema informativo del CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici), della conformità dell’impianto alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla normativa;
3. valutazioni del rispetto della temperatura in ambiente, dell’adeguato dimensionamento dell’impianto, della corretta attuazione della contabilizzazione e termoregolazione, dell’efficienza degli impianti vetusti;
I criteri di selezione degli impianti da sottoporre ad ispezione viene eseguita sulla base dei dati inseriti sul CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici).
Il cittadino può controllare i dati riferiti al suo impianto accedendo al C.U.R.I.T. - http://www.curit.it/cittadini (catasto unico regionale impianti termici)
La selezione degli impianti da sottoporre ad ispezione è effettuata nel rispetto dei criteri di priorità definiti dalla normativa Regionale, privilegiando le attività di verifica su:
• impianti per i quali non è pervenuto al C.U.R.I.T. il rapporto di controllo tecnico;
• impianti per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità (ad esempio, prescrizioni del manutentore o indicazioni di non conformità sul rendimento o sui punti inerenti la sicurezza) o di registrazione incompleta degli allegati (ad esempio, mancata indicazione rendimento);
• impianti censiti nell’applicativo CURIT aventi generatore di età superiore a 15 anni, con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
• impianti segnalati a seguito di segnalazioni dei manutentori, di esposti di privati o di amministratori di condominio, di fornitori di combustibile o per soddisfare altre esigenze.
Il Servizio di controllo degli impianti termici si avvale del supporto tecnico di Ispettori esterni certificati ENEA ed ISO 9001.
Nell’ambito dei controlli, ai fini del risparmio energetico, l’ispettore svolge il ruolo di incaricato di pubblico servizio.
Qualora verifichi situazioni anomale relative alla sicurezza degli impianti, deve darne comunicazione all’autorità competente, Comuni e Polizia Locale.
Come fare
Il cittadino deve far effettuare la manutenzione periodica degli impianti termici, avvalendosi di tecnici abilitati in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008 - Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Il rapporto di controllo che il cittadino deve far eseguire periodicamente da un tecnico abilitato, corredato del contributo economico a copertura dei costi dell’attività di controllo da parte dell’Ente Locale, diventa la “DAM” (Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione) che deve avere cadenza prevalentemente biennale ed essere trasmessa dal Manutentore al Catasto Unico Regionale Impianti.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica devono essere effettuate:
• secondo le indicazioni fornite dall’installatore;
• secondo le indicazioni fornite dal produttore;
• rispettando le Norme Uni e Cei relative al tipo di installazione;
senza le indicazioni sopra riportate, le operazioni di controllo manutenzioni devono avvenire almeno:
• Per gli impianti termici a gas, si deve intervenire almeno una volta ogni due anni;
• Per le altre tipologie di impianti secondo la tabella regionale, art 14 della D.G.R. 3965/2015.
Il cittadino può controllare i dati riferiti al suo impianto accedendo al C.U.R.I.T. - http://www.curit.it/cittadini (catasto unico regionale impianti termici)
Il rapporto di controllo che il cittadino deve far eseguire periodicamente da un tecnico abilitato, corredato del contributo economico a copertura dei costi dell’attività di controllo da parte dell’Ente Locale, diventa la “DAM” (Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione) che deve avere cadenza prevalentemente biennale ed essere trasmessa dal Manutentore al Catasto Unico Regionale Impianti.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica devono essere effettuate:
• secondo le indicazioni fornite dall’installatore;
• secondo le indicazioni fornite dal produttore;
• rispettando le Norme Uni e Cei relative al tipo di installazione;
senza le indicazioni sopra riportate, le operazioni di controllo manutenzioni devono avvenire almeno:
• Per gli impianti termici a gas, si deve intervenire almeno una volta ogni due anni;
• Per le altre tipologie di impianti secondo la tabella regionale, art 14 della D.G.R. 3965/2015.
Il cittadino può controllare i dati riferiti al suo impianto accedendo al C.U.R.I.T. - http://www.curit.it/cittadini (catasto unico regionale impianti termici)
Cosa serve
Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 - Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili e ss.mm.ii.;
b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell’impianto;
c) libretto con le istruzioni per l’uso, la manutenzione e l’installazione del generatore e delle apparecchiature dell’impianto, fornito dai produttori e che contiene la certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, ove prevista;
d) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 (nome Legge);
e) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 - Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio;
f) targa dell’impianto.
Solo per impianti, ove obbligatori:
g) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio e denuncia ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro o INAIL - Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
a) libretto di impianto conforme al modello adottato con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 - Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili e ss.mm.ii.;
b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa che lo ha realizzato o incaricata della manutenzione dell’impianto;
c) libretto con le istruzioni per l’uso, la manutenzione e l’installazione del generatore e delle apparecchiature dell’impianto, fornito dai produttori e che contiene la certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, ove prevista;
d) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 (nome Legge);
e) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con decreto regionale n. 8224 del 16.6.2021 - Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio;
f) targa dell’impianto.
Solo per impianti, ove obbligatori:
g) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio e denuncia ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro o INAIL - Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
Cosa si ottiene
Al responsabile dell’impianto selezionato per la verifica verrà rilasciata:
- in caso di verifica conforme, copia del verbale di verifica rilasciata e firmata dell’ispettore incaricato;
- in caso di verifica non conforme o di pericolosità, copia del verbale riportante il grado di non conformità della verifica e le misure da attuare o già attuate dall’ispettore in precedenti controlli.
- in caso di mancanze semplici, il verbale potrà riportare una richiesta di integrazioni documentali fino a indicazioni di procedura di chiusura dell’impianto, comprovata successivamente con ordinanza dirigenziale.
- in caso di verifica conforme, copia del verbale di verifica rilasciata e firmata dell’ispettore incaricato;
- in caso di verifica non conforme o di pericolosità, copia del verbale riportante il grado di non conformità della verifica e le misure da attuare o già attuate dall’ispettore in precedenti controlli.
- in caso di mancanze semplici, il verbale potrà riportare una richiesta di integrazioni documentali fino a indicazioni di procedura di chiusura dell’impianto, comprovata successivamente con ordinanza dirigenziale.
Tempi e scadenze
I tempi le scadenze delle richieste di aggiornamento documentali e/o di adeguamento variano a seconda del grado di non conformità.
Costi
Il controllo dell’ Efficienza Energetica sugli impianti termici civili è gratuito.
In caso di non rispetto della legislazione vigente, a seconda delle cause, sono previste sanzioni amministrative in denaro sia a carico del responsabile, che a carico del manutentore.
Le sanzioni sono erogate ai sensi della DGR n 3502/2020 - Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020 allegato 1 art 23 e della DGR 5360/2021 - Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della dgr 3965 del 31 luglio 2015 allegato 1 all’ art 30.
In caso di non rispetto della legislazione vigente, a seconda delle cause, sono previste sanzioni amministrative in denaro sia a carico del responsabile, che a carico del manutentore.
Le sanzioni sono erogate ai sensi della DGR n 3502/2020 - Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020 allegato 1 art 23 e della DGR 5360/2021 - Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della dgr 3965 del 31 luglio 2015 allegato 1 all’ art 30.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Energia e Controllo impianti termici civili
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/02/2025 09:33:12
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