Versamento:
• Entro il 16 giugno scade il termine per il versamento della rata in acconto, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote dell’anno precedente;
• Entro il
16 dicembre di ogni anno deve essere versata il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento in un’unica soluzione per l’imposta dovuta per tutto l’anno deve essere fatto entro il
16 giugno.
Se la scadenza cade di sabato o giorno festivo è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo utile.
Dichiarazione ministeriale:
• Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta nei casi previsti dalle istruzioni al modello
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso il comune competente.
Dichiarazione Comune:
• Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta nei casi in cui siano state applicate agevolazioni, riduzioni in aggiunta o diverse da quelle previste con la dichiarazione ministeriale (contratti tipo, usi gratuiti, ricovero in istituti di cura etc.).
Adozione modifiche Regolamento e Aliquote:
Entro il termine di approvazione del bilancio del Comune (data che può variare annualmente in base a decreto del Ministero dell’Interno) con decorrenza dal 1^ gennaio dell’anno di approvazione.
In mancanza di appositi provvedimenti le precedenti disposizioni devono intendersi confermate.