Coronavirus: Lombardia da lunedì 15 marzo in zona rossa

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa”. Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività...
Data:

13 março 2021

Tempo di lettura:

4 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa”.

Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile.

È ancora vigente l'Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

ZONA ROSSA - COSA CAMBIA, COSA È VIETATO E COSA È POSSIBILE FARE - RIASSUNTO DELLE REGOLE
 
SPOSTAMENTI
Ogni spostamento dall’abitazione va giustificato attraverso un’autocertificazione, ed è possibile uscire di casa solo per motivi di salute, necessità e lavoro.

Sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro e all’interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In base al DL del 14 gennaio convertito in legge del 12 marzo 2021 n. 29 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (ad es. case di amici o parenti), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

In base al Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

CHIUSURE
Chiusi bar (asporto fino alle 18), ristoranti (asporto fino alle 22), negozi, parrucchieri, centri estetici e mercati non alimentari.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio. Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.


Il Mercato del Lunedì e gli altri mercati comunali sono confermati con la sola presenza di banchi alimentari in un'area mercatale ridotta.


Ricordiamo le misure di contenimento: obbligo delle mascherine e distanziamento sociale.

Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono aperte le sole attività indicate nell’allegato 24 del DCPM. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Chiuse anche le aree gioco.

SCUOLE
Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
È consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.
Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

CIMITERI
I cimiteri rimangono aperti.

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/03/2021 08:49:31

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