Descrizione
A seguito dell'emanazione dell'allegata dGR XII/1008 del 25.09.2023 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti – Modifiche alla d.G.R. n. 3606/2020”, visto in particolare l’Allegato 3 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" alla dGR, che a far data dal 1° ottobre 2023 sostituisce l’Allegato 4 della dGR 3606 del 28.09.2020, si informa che da quest'anno non è più previsto per i Comuni l'obbligo di emanazione di ordinanza sindacale per dare attuazione alle limitazioni temporanee in caso di perdurante accumulo degli inquinanti.
In sintesi l'Allegato 3 della dGR conferma l’applicazione delle misure temporanee omogenee nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo, articolate su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento ARPA per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 7 giorni (2° livello) (anziché 10 gg, come previsto dalla dGR 3606 del 28.09.2020)
La verifica per l’attivazione viene effettuata sempre nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì).
Rispetto allo scorso anno a far data dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 marzo 2024, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 1° livello relative alla circolazione degli autoveicoli:
limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 (come le misure strutturali) dei seguenti veicoli:
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace.
Si informa, altresì, che a partire dal 1° aprile 2024 entrerà in vigore anche l'Allegato 1 alla dGR XII/1008 del 25.09.2023, che prevede l'introduzione degli Euro 0 e 1 GPL e metano come misura permanente nei Comuni di Fascia 1 e 2 della Lombardia (nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30) e la limitazione degli autoveicoli Euro 4 diesel per tutto l'anno (nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30) e non solo nel semestre invernale, nelle aree urbane dei Comuni in Fascia 1 e nei cinque Comuni con più di 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2.
In sintesi l'Allegato 3 della dGR conferma l’applicazione delle misure temporanee omogenee nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo, articolate su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento ARPA per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 7 giorni (2° livello) (anziché 10 gg, come previsto dalla dGR 3606 del 28.09.2020)
La verifica per l’attivazione viene effettuata sempre nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì).
Rispetto allo scorso anno a far data dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 marzo 2024, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 1° livello relative alla circolazione degli autoveicoli:
limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 (come le misure strutturali) dei seguenti veicoli:
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace.
Si informa, altresì, che a partire dal 1° aprile 2024 entrerà in vigore anche l'Allegato 1 alla dGR XII/1008 del 25.09.2023, che prevede l'introduzione degli Euro 0 e 1 GPL e metano come misura permanente nei Comuni di Fascia 1 e 2 della Lombardia (nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30) e la limitazione degli autoveicoli Euro 4 diesel per tutto l'anno (nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30) e non solo nel semestre invernale, nelle aree urbane dei Comuni in Fascia 1 e nei cinque Comuni con più di 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2.
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Ultimo aggiornamento pagina: 29/09/2023 09:27:28