Ricorsi Sanzioni

Il servizio spiega come effettuare un ricorso o richiedere l'annullamento di una sanzione ritenuta ingiusta.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque voglia contestare una violazione addebitatagli ai sensi del C.d.S. (Codice della Strada).

Descrizione

Il servizio consente a chiunque abbia ricevuto una sanzione al C.d.S (Codice della Strada) che venga ritenuta ingiusta, di scegliere la modalità con cui presentare ricorso tramite il Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l’infrazione); oppure di richiedere l’annullamento della stessa sanzione in presenza di errori materiali (autotutela); la cosiddetta autotutela è un potere riconosciuto dalla legge a ogni pubblica amministrazione in forza del quale questa può annullare, d’ufficio, i propri atti già emessi quando si accorge della presenza di un vizio che ne pregiudica la validità.
La P.A. (Pubblica Amministrazione), in questo modo, si tutela da una eventuale causa intentata dal cittadino, che la vedrebbe certamente sconfitta e costretta a pagare le spese processuali.
Un ente pubblico può quindi fare «marcia indietro» e revocare un proprio atto per quanto già emesso ed efficace.

Come fare

Nel caso di ricorso al Prefetto:
entro 60 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale, l’utente può spedire direttamente alla Prefettura la pratica del ricorso (deduzioni a sostegno delle proprie ragioni, copia del verbale contro il quale ricorre) oppure depositarlo presso il Comando di Polizia che ha emesso la sanzione.
Nel caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto è proponibile ricorso avverso l’Ordinanza Ingiunzione Prefettizia innanzi al Giudice di Pace di Rho entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Nel caso di ricorso al Giudice di Pace:

entro 30 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale, l’utente deve
protocollare il ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rho, compilando l’apposito modulo nel quale dovrà indicare il valore della controversia (importo della sanzione pecuniaria), oppure, predisposta la pratica completa in separata sede, può spedirla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso di rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace è proponibile ricorso innanzi il Tribunale competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Annullamento per Autotutela:

entro 30 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale l’utente deve presentare adeguata domanda di archiviazione protocollata tramite PEC o attraverso l’ufficio comunale (QUIC) corredata di documentazione adeguata riguardante quanto affermato e che riguardi esclusivamente i seguenti casi:
  • La targa del veicolo indicato nel verbale è errata;
  • Il verbale si riferisce ad un veicolo venduto prima della data di infrazione (in presenza di visura al Pubblico Registro Automobilistico presentata dal cittadino o accertata dall’Ufficio, nonché in presenza di atto notarile o di scrittura privata autenticata);
  • Il veicolo è risultato compendio di furto, la cui denuncia sia anteriore alla data del verbale;
  • Decesso del proprietario successivo alla data di infrazione.

Cosa serve

Nel caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace:
  • Copia documento di identità del richiedente;
  • Copia del verbale di violazione avverso il quale si ricorre;
  • I propri scritti difensivi e qualsiasi documentazione ritenuta utile dall'interessato per l'accoglimento della propria richiesta.
Nel caso di richiesta di Annullamento per Autotutela:
  • Copia documento di identità del richiedente;
  • Copia del verbale di violazione avverso il quale si ricorre;
  • Qualsiasi documentazione ritenuta utile dall'interessato per l'accoglimento della propria richiesta.

Cosa si ottiene

Nel caso di ricorso al Prefetto:
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
  1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Reparto Polizia Procedure Sanzionatorie, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
  2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Nel caso di ricorso al Giudice di Pace:

Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente (solo se residente nel Comune di Rho) la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
  1. ricorso accolto;
  2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale.

Nel caso di Annullamento per Autotutela:
Pervenuta la documentazione si procede all’esame della stessa che può proseguire come segue:
  1. istanza accolta – con conseguente annullamento del verbale;
  2. istanza non accolta – in questo caso si procede alla formalizzazione del verbale.

Tempi e scadenze

Nel caso di ricorso al Prefetto:
qualora il ricorso sia presentato direttamente al Prefetto, questi deve trasmetterlo con procedura informatica tramite il sistema informativo SANzionatorio Amministrativo (SANA), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data del deposito ovvero del ricevimento via posta dell’istanza, al Comando di Polizia Locale che inserirà entro 60 giorni, sempre con procedura informatica tramite il sistema informativo SANzionatorio Amministrativo (SANA), le proprie contro deduzioni. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 210 giorni.

Qualora il ricorso sia depositato presso il Comando di Polizia Locale questi deve trasmetterlo, con le proprie contro deduzioni, al Prefetto, con procedura informatica tramite il sistema informativo SANzionatorio Amministrativo (SANA), entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del deposito ovvero del ricevimento via posta dell’istanza. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni.

Se il ricorso viene rigettato, la Polizia Locale provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.


Nel caso di ricorso al Giudice di Pace:

la cancelleria del Giudice di Pace trasmette alla Polizia Locale la comunicazione contenente il ricorso e la data dell’udienza. La Polizia Locale deposita presso la cancelleria Giudice di Pace le proprie contro deduzioni 10 giorni prima dell’udienza. Il termine del procedimento non è determinabile dipendendo lo stesso dall’Autorità adita.


Nel caso di Annullamento per Autotutela:

30 giorni massimi di attesa dalla richiesta.

Costi

Nel caso di ricorso al Prefetto:
non sono previsti costi.

Nel caso di ricorso al Giudice di Pace:

è dovuto il versamento del contributo unificato atti giudiziari come da tabella consultabile sul sito del Ministero di Giustizia.

Nel caso di Annullamento per Autotutela:
non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio QUIC - Sportello del cittadino e Relazioni con il pubblico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO - Ricorsi Sanzioni.pdf [.pdf 329,22 Kb - 22/05/2024 - 29/05/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 23/07/2024 17:37:17

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